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Bando Servizio Civile UNPLI Puglia

Scarica qui la scheda del progetto del Servizio Civile

 

Articolo 1

Disposizioni generali

 Con il presente bando, e con gli allegati che di esso fanno parte integrante e sostanziale, è indetta la selezione di 52.236 operatori volontari di cui:

  • 51.132 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.023 progetti, afferenti a 328 programmi di intervento, da realizzarsi in Italia
  • 1.104 operatori volontari saranno avviati in servizio in 160 progetti, afferenti a 30 programmi di intervento, da realizzarsi all’estero

I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Alcuni progetti prevedono una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità (in particolare con disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers e giovani con temporanea fragilità personale e sociale, come definiti nella circolare del 31 gennaio 2023 indicata in premessa). Altri progetti, tra quelli da realizzarsi in Italia, prevedono un periodo di tutoraggio o un periodo da uno a tre mesi in uno dei paesi dell’Unione Europea. Le informazioni su tali progetti sono disponibili sia nelle schede di sintesi dei progetti di cui all’articolo 4, sia nella piattaforma DOL per la presentazione delle candidature di cui all’articolo 5.

Possono partecipare alla selezione i giovani in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente bando, secondo le condizioni ivi specificate. Ciascun giovane, a pena di esclusione dalla procedura, può presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo progetto tra quelli indicati nei due allegati.

I progetti inseriti nel presente bando che, alla data prescelta di avvio in servizio, potranno contare sull’apporto di un solo operatore volontario selezionato, non saranno attivati. Qualora, entro tre mesi dalla predetta data, a seguito delle già espletate procedure di selezione, l’ente copra di almeno una ulteriore unità le posizioni inizialmente finanziate, il progetto potrà essere attivato secondo le vigenti disposizioni.

Potranno essere attivati, nonostante l’apporto di un solo operatore volontario selezionato, i soli progetti destinati ad essere realizzati all’estero, in considerazione delle caratteristiche peculiari degli stessi.

L’avvio in servizio degli operatori volontari, differenziato per i diversi programmi di intervento, deve rispettare le date di seguito indicate:

– 28 maggio 2024/ 12 giugno 2024/ 27 giugno 2024/ 30 luglio 2024/ 5 settembre 2024/ 19 settembre 2024.

Con riferimento al suddetto calendario, gli enti sono tenuti a fornire tempestiva e corretta informazione agli interessati sull’effettiva data di avvio di ciascun progetto. L’avvio in servizio degli operatori volontari impiegati nei progetti dovrà in ogni caso avvenire nelle date sopra indicate, fatta salva la possibilità da parte degli enti di richiedere successivi subentri e/o attivazione posticipata per iniziale mancato raggiungimento della soglia minima del numero di operatori volontari, secondo quanto normato dalle disposizioni vigenti. Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 507,30 suscettibile di essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Agli assegni attribuiti agli operatori volontari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 40/2017. Il periodo prestato come operatore volontario di Servizio civile, su richiesta dell’interessato, è riconosciuto ai fini previdenziali nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2. Qualora l’operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso, da parte del Dipartimento, delle spese del solo viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico). Parimenti ha diritto al rimborso delle spese per raggiungere il luogo di residenza al termine del servizio, che avverrà con le stesse modalità (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico). Al momento dell’avvio in servizio, viene stipulato un contratto di assicurazione relativo ai rischi connessi allo svolgimento del servizio; in aggiunta a tale garanzia assicurativa, l’Ente titolare ha facoltà di attivare un’assicurazione integrativa, a copertura di specifici rischi. Terminate le attività progettuali, all’operatore volontario verrà rilasciato dal Dipartimento l’attestato di espletamento del Servizio civile redatto sulla base dei dati forniti dall’Ente; inoltre, secondo le modalità previste da ciascun progetto, l’operatore volontario riceve dall’ente un attestato/una certificazione di riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite sulla base di quanto previsto dal progetto selezionato.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

Come previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
  2. aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
  3. non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Ai giovani è richiesto di leggere attentamente i progetti e le schede di sintesi richiamate nell’articolo 4. Inoltre, si raccomanda di porre attenzione ai progetti con riserva di posti destinati a giovani con minori opportunità (disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers e giovani con temporanea fragilità personale e sociale): per candidarsi ai posti riservati il giovane dovrà necessariamente possedere lo specifico requisito richiesto.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio, a pena di esclusione dalla procedura o dalla prosecuzione del servizio.

Articolo 3

Ulteriori indicazioni per la partecipazione

Possono presentare domanda di partecipazione i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2:

  • a causa degli effetti delle situazioni di rischio legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e/o legate alla sicurezza di alcuni Paesi esteri di destinazione abbiano interrotto il servizio o volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è stato definitivamente interrotto dall’ente, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
  • abbiano interrotto il Servizio civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della sede di attuazione su richiesta motivata dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
  • abbiano interrotto il Servizio civile universale a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
  • abbiano già prestato servizio in un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” a condizione di aver regolarmente concluso il servizio;
  • nel corso del 2021 siano stati avviati in servizio per la partecipazione ad un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” e successivamente, a seguito di verifiche effettuate dal Dipartimento, esclusi per mancanza del possesso dei requisiti aggiuntivi;
  • abbiano già svolto il Servizio civile nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for Allo nell’ambito dei progetti per i Corpi civili di pace;
  • abbiano già svolto il “Servizio civile regionale” ossia un servizio istituito con una legge regionale o di una provincia autonoma.

Possono inoltre presentare domanda di Servizio le operatrici volontarie ammesse al Servizio civile in occasione di precedenti selezioni e successivamente poste in astensione per gravidanza e maternità, che non hanno completato i sei mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli.

Non possono presentare domanda i giovani che:

  • appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;
  • intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del programma, del progetto ovvero con l’ente di accoglienza rapporti di lavoro, di collaborazione o di stage retribuiti a qualunque titolo;
  • abbiano intrattenuto con l’ente titolare del programma, del progetto ovvero con l’ente di accoglienza rapporti di lavoro, di collaborazione o di stage retribuiti a qualunque titolo di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando;
  • abbiano già prestato il servizio civile nazionale ovvero abbiano già prestato o stiano prestando il servizio civile universale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, salvo quanto previsto nei capoversi precedenti.

Articolo 4

Obblighi di pubblicazione a carico degli enti

Per consentire ai giovani di disporre di tutti gli elementi per compiere la migliore scelta del progetto per cui presentare domanda, gli enti titolari dei progetti pubblicano sulla home page dei propri siti internet, oltre all’elenco dei progetti di propria competenza, anche una scheda sintetica per ciascun progetto, che riporti le informazioni essenziali per orientare il giovane alla scelta, secondo il formato riportato in Allegato A e in Allegato B a seconda che il progetto sia di Servizio civile universale in Italia (A) o di servizio civile universale all’estero (B).

Ciascun ente provvede anche ad inserire nel sistema Helios gli url relativi alle pagine di pubblicazione. I progetti di Servizio civile rappresentano gli strumenti attraverso cui si conseguono gli obiettivi individuati nel programma d’intervento cui afferiscono.

La scheda di cui ai richiamati allegati individua, pertanto, anche le caratteristiche principali dei programmi di riferimento del progetto.

L’ente, in aggiunta alle schede, ha facoltà di pubblicare anche l’intero elaborato progettuale, avendo altresì l’onere di rispondere a proprio carico ad eventuali ulteriori richieste di approfondimento da parte dei giovani.

È obbligo per gli enti pubblicare sulla home page dei propri siti internet il link alla piattaforma Domanda on-line (di seguito piattaforma DOL), unico strumento attraverso il quale deve essere compilata e presentata la domanda di cui all’articolo 5. Gli enti, inoltre, sono tenuti ad indicare sulla propria home page i giorni e gli orari di apertura delle proprie sedi, e un recapito telefonico, per fornire informazioni o supporto ai giovani che ne avessero necessità.

Articolo 5

Modalità di presentazione delle domande

Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) devono presentare la domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.

Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

Qualora i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea o non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, non avessero la possibilità di acquisire lo SPID, è data facoltà di richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL, seguendo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

I cittadini non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, al momento della richiesta delle credenziali per la presentazione della domanda on-line, devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on-line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14:00 del 15 febbraio 2024.

Le domande trasmesse oltre il termine sopra indicato, ovvero con modalità diverse da quelle descritte, non saranno prese in considerazione.

Il giorno successivo alla presentazione della domanda, il sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa. In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria fino alle ore 14:00 del giorno precedente a quello di scadenza del presente bando.

I giovani candidati, per meglio orientarsi nella scelta del progetto, oltre ad utilizzare gli strumenti di ricerca messi a disposizione dalla piattaforma e sui siti internet del Dipartimento, possono fare riferimento agli enti di servizio civile sui territori.

Sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda on-line con la piattaforma DOL.

 

Articolo 6

Procedure selettive

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente titolare del progetto prescelto, tramite apposite Commissioni di valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione da ciascun candidato. Le Commissioni sottopongono inoltre i candidati ad un colloquio. La valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari precede il momento del colloquio.

Le procedure di selezione devono rispettare, tra gli altri, i principi di trasparenza e pubblicità, con l’obbligo, tra l’altro, di verbalizzazione delle attività di valutazione. I criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli e alle esperienze curriculari devono far riferimento a quanto previsto dal sistema di selezione accreditato dall’ente, mentre le modalità di conduzione del colloquio, se non già previste dal suddetto sistema, devono essere predeterminate dalle Commissioni.

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana.

A fronte di un numero particolarmente elevato di candidati, in via eccezionale, l’ente potrà procedere alla valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari dopo lo svolgimento della prova orale, con l’obiettivo di ridurre i tempi di selezione e consentire un avvio in servizio più tempestivo degli operatori volontari, in analogia a quanto previsto per i concorsi dei dipendenti pubblici ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera b), n. 6, della legge n. 56 del 2019.

Qualora non ci fossero le condizioni per svolgere le prove in presenza e il sistema accreditato non richieda lo svolgimento esclusivamente in tale modalità, i colloqui potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità on-line rispettando le indicazioni del sistema di selezione accreditato. L’ente potrà procedere informando preventivamente i candidati sulle modalità di espletamento delle prove.

È cura dell’ente assicurare, anche nel caso di utilizzo di modalità on-line, il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, garantendo la possibilità a chi lo desideri, e in misura sostenibile rispetto ai sistemi informatici utilizzati, di assistere ai colloqui. La presenza del candidato al colloquio on-line deve essere verificata attraverso l’esibizione di valido documento di identità e deve essere registrata a sistema. Se un candidato non ha la possibilità di svolgere il colloquio on-line, l’ente dovrà adottare ogni possibile soluzione alternativa per consentire comunque lo svolgimento della prova.

L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “Servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. Si ricorda che l’eventuale esclusione di un candidato dal colloquio deve essere tempestivamente comunicata all’interessato, specificandone la motivazione. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge.

Il candidato che, pur avendo presentato la domanda, non si presenti al colloquio nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, sarà da considerarsi escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

L’ente valuta, preliminarmente, gli eventuali titoli e le eventuali esperienze curriculari di ciascun candidato, attribuisce i relativi punteggi trascrivendoli in apposita scheda riepilogativa e li porta a conoscenza dei candidati, a meno dei casi eccezionali sopra richiamati dei quali verrà data comunque comunicazione agli stessi.

I titoli di studio conseguiti all’estero possono essere valutati soltanto nel caso in cui il candidato abbia ottenuto, al momento della presentazione della domanda, il provvedimento di riconoscimento.

Successivamente alla valutazione dei titoli, l’ente sottopone a colloquio i candidati e compila per ognuno una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti.

L’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per coloro che risultino assenti al colloquio. I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia eventualmente prevista dal sistema di selezione adottato sono dichiarati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni.

L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda.

Considerato che per l’ammissione a svolgere il servizio civile universale è previsto il limite di ventotto anni di età, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, al fine di consentire la massima partecipazione ai soggetti aventi i requisiti, a parità di punteggio è preferito il candidato maggiore di età.

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti, i candidati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni e quelli che non si sono presentati al colloquio.

Alla graduatoria deve essere assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità sul proprio sito internet; in aggiunta l’ente può utilizzare ogni altra idonea modalità. Contestualmente alla graduatoria l’ente pubblica sul proprio sito internet la data presunta di avvio in servizio degli operatori volontari, che dovrà essere confermata dal Dipartimento in funzione della corretta esecuzione da parte dell’ente di tutte le operazioni necessarie.

Articolo 7

Istruzioni operative per gli enti

La selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale è effettuata dagli enti iscritti all’albo in base alle previsioni dell’art. 15 del d.lgs. 40/2017. All’esito del processo selettivo, gli enti devono trasmettere al Dipartimento le graduatorie almeno 30 giorni prima della data di avvio in servizio degli operatori volontari del programma d’intervento e, comunque, non oltre il 15 giugno 2024.

Unitamente alle graduatorie, gli enti sono tenuti a trasmettere al Dipartimento la dichiarazione di impegno di cui all’Allegato C, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente.

Le modalità di elaborazione e trasmissione delle graduatorie, improntate a criteri di digitalizzazione e semplificazione amministrativa, verranno comunicate agli enti con apposita circolare dipartimentale.

Articolo 8

Adempimenti dell’operatore volontario per l’avvio al servizio

Ciascun candidato idoneo selezionato, accedendo all’area riservata del sito del Dipartimento attraverso SPID o con le credenziali ricevute per accedere alla piattaforma DOL, scarica, per la sottoscrizione, il contratto di Servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati, tra l’altro, la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche e gli obblighi di servizio.

Articolo 9

Specifiche operative per i progetti di servizio civile all’estero

Per gli operatori volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero e di progetti che prevedono la misura aggiuntiva di un periodo di 1, 2 o 3 mesi in uno dei Paesi UE, è prevista una indennità giornaliera, in aggiunta all’assegno mensile di € 507,30, da corrispondersi per il periodo di effettivo servizio all’estero, differenziata in base al criterio del

“costo Paese” in cui gli operatori volontari sono impegnati. La già menzionata indennità aggiuntiva non è corrisposta durante i periodi di servizio in cui gli operatori volontari si trovano nel territorio nazionale (compresi quelli dedicati ad attività formative) e durante i periodi di permesso, anche se fruiti all’estero. Parimenti detta indennità non è corrisposta ai giovani residenti nel Paese dove si realizza il progetto. Nel caso di malattia all’estero l’indennità è corrisposta per i primi 15 giorni per i progetti di durata pari a 12 mesi; per i progetti di minore durata i giorni sono calcolati proporzionalmente. La misura dell’indennità estera giornaliera spettante agli operatori volontari è specificata nella tabella di cui all’Allegato D.

È altresì previsto un contributo giornaliero per le spese di gestione ed attuazione dei progetti, nonché per il vitto e l’alloggio, corrisposto all’ente titolare del progetto durante il periodo di effettiva permanenza dei volontari all’estero, differenziato per area geografica di attuazione del progetto.

Anche la misura del contributo estero giornaliero è specificata nella citata tabella di cui all’Allegato D.

Le spese di trasporto per il viaggio di andata e ritorno dall’Italia al Paese estero di inizio e fine progetto e, se previsto dal progetto, per un viaggio di andata e ritorno intermedio, sono anticipate dall’ente che realizza il progetto e rimborsate dal Dipartimento nei limiti delle indicazioni fornite dallo stesso Dipartimento.

 

Articolo 10

Obblighi di servizio degli operatori volontari

Il rapporto di Servizio civile si instaura con la sottoscrizione, da parte del giovane selezionato, del contratto di cui all’articolo 8, che prevede, tra l’altro, il trattamento giuridico ed economico dell’operatore volontario, nonché le norme di comportamento alle quali lo stesso deve attenersi e le relative sanzioni disciplinari qualora non dovesse rispettarle.

In linea generale è fatto obbligo all’operatore volontario di rispettare l’orario di servizio, di svolgere le attività previste dal progetto e di seguire le prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine all’organizzazione delle attività.

L’operatore volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del Servizio civile, ai sensi dell’articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 40/2017. La valutazione di compatibilità spetta all’ente titolare del progetto o all’ente di accoglienza.

Il dettaglio degli adempimenti, dalla presentazione in servizio del giovane selezionato fino al termine del servizio stesso, è contenuto nelle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del Servizio civile universale” del 14 gennaio 2019, documento consultabile sul sito del Dipartimento.

Per tutti gli operatori avviati al Servizio civile l’interruzione volontaria del rapporto, prima della scadenza prevista, comporta l’impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di Servizio civile, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio.

Per quanto riguarda, in particolare, gli operatori volontari che saranno impegnati in progetti all’estero e nei progetti che prevedono un periodo di permanenza nei Paesi UE, nei 30 giorni precedenti la partenza per il Paese di destinazione, gli stessi sono anche obbligati, per motivi di sicurezza, all’iscrizione al sito www.dovesiamonelmondo.it del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L’ente titolare del progetto deve verificare l’effettiva iscrizione degli operatori volontari al già menzionato sito, in quanto l’inosservanza di tale adempimento preclude la partenza all’estero degli operatori volontari non registrati.

L’eventuale erronea partenza all’estero di operatori volontari non registrati, comporta l’immediato rientro degli stessi in Italia con addebito agli enti del costo del viaggio di rientro.

Gli operatori volontari in servizio all’estero e quelli che svolgono un periodo di servizio presso i Paesi UE devono, inoltre, attenersi alle norme di comportamento e alle disposizioni inerenti alla sicurezza impartite dagli enti, nonché alle avvertenze fornite dalle competenti autorità diplomatiche.

Anche alla luce della mutevole situazione internazionale relativa alle diverse emergenze in atto, in prossimità della partenza degli operatori volontari per i diversi Paesi esteri di destinazione, il MAECI fornirà al Dipartimento indicazioni ed aggiornamenti in merito ad eventuali sconsigli riguardanti l’invio dei giovani in territori nei quali siano presenti particolari condizioni di rischio.

In relazione alle condizioni di sicurezza prevalenti nel luogo o per gravi ragioni di opportunità, il MAECI può disporre il trasferimento temporaneo in altre località o il rimpatrio dei giovani volontari, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento e all’ente o all’organizzazione presso cui i giovani volontari prestano servizio. Il MAECI individua, laddove opportuno in accordo con le autorità competenti dei Paesi esteri interessati, ulteriori misure di tutela della sicurezza dei volontari.

 

Articolo 11

Riserva di posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche

Ai sensi di quanto previsto dall’art.18 comma 4 del decreto legislativo 40/2017, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall’articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall’articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

Articolo 12

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento – i dati personali dei candidati e degli operatori volontari sono trattati secondo quanto previsto dal Disciplinare per la protezione dei dati personali nell’ambito del Servizio Civile Universale, adottato dal Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto n. 705 del 29 luglio 2022.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimento pro-tempore.

I dati forniti sono utilizzati dal Dipartimento, in qualità di “Titolare del trattamento” e dall’ente che cura la procedura selettiva e che impiegherà l’operatore volontario, in qualità di “Responsabile del trattamento”, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento nonché dall’eventuale ente di accoglienza quale “sub-responsabile del trattamento”.

I dati forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e dal presente bando per le finalità di espletamento delle attività selettive e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di Servizio civile, sono trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso, alla realizzazione del progetto di Servizio civile, alle relazioni con la Rappresentanza degli operatori volontari  e alle attività istituzionali del Dipartimento e delle Regioni e Province Autonome.

Il trattamento dei dati avviene di norma mediante l’ausilio di strumenti automatizzati nei modi e nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

La comunicazione dei dati personali e l’autorizzazione al loro trattamento sono necessarie ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa. Ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi specificati, il Dipartimento potrà raccogliere – presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati – altre categorie dei dati personali relativi a candidati e operatori volontari.

Il Titolare del trattamento può trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso e anche a soggetti pubblici o privati al di fuori del territorio nazionale per i giovani avviati al servizio civile, soltanto per finalità connesse all’attuazione di progetti da svolgersi presso sedi estere. Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 del GDPR 2016/679, pone in atto misure idonee a garantire che i dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i dati personali dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.

I responsabili del trattamento si impegnano a garantire misure organizzative e tecniche idonee alla tutela dei dati personali trattati.

La comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatta salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In ogni momento, gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 12-23 del Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti possono essere fatti valere con richiesta scritta inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale all’indirizzo di casella di posta elettronica.RPD@pec.governo.it oppure alla mail di posta elettronica responsabileprotezionedatipcm@governo.it oltre che alla mail di servizio civile privacy@serviziocivile.it.

Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento.

 

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento derivante dal presente bando, limitatamente alle attività di specifica ed esclusiva competenza del Dipartimento, è il dirigente del Servizio gestione degli operatori volontari e formazione dell’Ufficio per il Servizio civile universale del Dipartimento.

Il bando è pubblicato, nelle more della registrazione del decreto di finanziamento dagli organi di controllo, tenuto conto che le posizioni di operatori volontari effettivamente finanziate saranno individuate solo a valle della conclusione della complessiva procedura di selezione e di avvio in servizio degli stessi.